Piano integrato di attività e organizzazione


Nell’ambito delle azioni di semplificazione amministrativa finalizzate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed al miglioramento della funzionalità delle pubbliche amministrazioni e della giustizia, nel corso del 2020 e del 2021 sono stati emanati alcuni decreti, tra i quali:

• il decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, riguardante la governance del PNRR;

• il decreto-legge n. n. 80 del 09/06/2021 c.d. “reclutamenti”, riguardante assunzioni e riforme per consentire l’applicazione del PNRR;

• il decreto-legge n. 36 del 30/04/2022, contenente ulteriori disposizioni per dare attuazione al PNRR.

In particolare, l’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, ha previsto il documento programmatorio di sintesi denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (PIAO), disciplinato dal DPR 24 giugno 2022, n. 81, che individua gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti e dal DM 132 del 30 giugno 2022, a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economica e della Finanza, con cui è stato definito il contenuto del PIAO.

Le finalità del PIAO sono:

• assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa;

• migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese;

• procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta, pertanto, di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l’ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare. Una procedura ulteriormente semplificata è stata prevista per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, dal legislatore nazionale (comma 6, articolo 6, decreto-legge 80/2021).

Tale indicazione ha trovato una propria e puntuale declinazione nell’articolo 6, del decreto ministeriale n. 132/2022 e nell’allegato contenente il “Piano-tipo per le Amministrazioni pubbliche, Guida alla compilazione”.

I piani assorbiti dal PIAO sono i seguenti:

• il Piano dei fabbisogni del personale (art. 6, D. Lgs. n. 165/2001);

• il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio (art. 2, c. 594 lett. a) l. 244/2007); 5 • il Piano organizzativo per il lavoro agile (art. 14, c. 1, l. 124/2015);

• il Piano delle azioni positive (art. 48, c. 1, del D. Lgs. n. 198/2006); • il Piano della performance (art. 10, commi 1 e 1-ter, D. Lgs. n. 150/2009);

• il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, co. 1, D. Lgs. n. 267/2000); • il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (art. 1, commi 5 e 60, l. n. 190/2012);

• il Piano delle azioni concrete (artt. 60-bis e 60-ter, D. Lgs. n. 165/2001); Viene inoltre soppresso il terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevedeva l’unificazione organica nel Piano Esecutivo di Gestione sia del Piano Dettagliato degli Obiettivi (di cui all'art. 108) sia del Piano della Performance (di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009).

Le disposizioni normative vigenti prevedono dunque la separazione fra il PEG, come definito nel citato art. 169 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l’approvazione del PIAO è stabilito nel 31 gennaio di ogni anno: pertanto, di norma gli Enti Locali dovranno approvare il PEG entro 20 giorni dall’adozione del bilancio di previsione ed il PIAO entro il 31 gennaio. Esso ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il successivo articolo 8, del d.m. 132/2022 prevede che il PIAO debba assicurare la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziari che ne costituiscono il necessario presupposto. Per quanto sopra, il comma 2 del citato art. 8 del d.m. 132/2022, prevede che in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine del 31 gennaio venga differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Il PIAO viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132, recante Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.

Il PIAO, come previsto dall’articolo 6 e dall’allegato (Piano-tipo) del decreto ministeriale n. 132/2022, per gli enti con meno di 50 dipendenti, a regime, si compone di tre sezioni e le pubbliche amministrazioni procedono esclusivamente alle attività previste nel citato articolo 6. La sezione 2, denominata “Valore pubblico, performance e Anticorruzione”, pertanto, prevede una sola sottosezione denominata “Rischi corruttivi e trasparenza”, mentre la sezione 3, risulta suddivisa in tre sottosezioni. Lo schema riassuntivo 6 è, pertanto, il seguente:

Sezione 1 = Scheda anagrafica dell’amministrazione;
• Sezione 2 = Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;
o Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza;
• Sezione 3 = Organizzazione e capitale umano;
o Sottosezione 3.1 – Struttura organizzativa;
o Sottosezione 3.2 – Organizzazione lavoro agile;
o Sottosezione 3.3 - Piano triennale fabbisogni di personale;

La sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” è stata predisposta dal Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera c), del d.m. 132/2022, secondo le indicazioni delle norme vigenti e del Piano Nazionale Anticorruzione 2023/2025, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

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Pubblicata il: 25/03/2024